Encyclopedia of Information Science and Technology, First Edition 2005
DOI: 10.4018/978-1-59140-553-5.ch322
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Legal Issues of Virtual Organizations

Abstract: In the present economic context, organizations, especially of small and medium dimensions, can draw a substantial advantage by collaborating and setting up flexible, temporary ICT-enabled networks.

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“…Rescigno,Art. 87,cit.,[217][218][219][220][221][222] un necessario potere normativo si configurerebbe in capo al Parlamento e alla Corte costituzionale, in quanto organi collegiali, quindi, complessi e per questa loro natura implicherebbero nei loro processi decisionali una procedimentalizzazione ed il concorso di più volontà nell'elaborazione delle proprie determinazioni finali. Per questi motivi sarebbe necessario dotare essi di un'autonomia normativa applicabile nella nota distinzione tra regolamenti generali, disciplinanti direttamente le funzioni ed i rapporti con gli altri organi, e regolamenti minori di tipo amministrativo comunque sia disciplinanti l'organizzazione interna dei propri apparati burocratici.…”
Section: La Natura Giuridica Dei Regolamenti Presidenzialiunclassified
“…Rescigno,Art. 87,cit.,[217][218][219][220][221][222] un necessario potere normativo si configurerebbe in capo al Parlamento e alla Corte costituzionale, in quanto organi collegiali, quindi, complessi e per questa loro natura implicherebbero nei loro processi decisionali una procedimentalizzazione ed il concorso di più volontà nell'elaborazione delle proprie determinazioni finali. Per questi motivi sarebbe necessario dotare essi di un'autonomia normativa applicabile nella nota distinzione tra regolamenti generali, disciplinanti direttamente le funzioni ed i rapporti con gli altri organi, e regolamenti minori di tipo amministrativo comunque sia disciplinanti l'organizzazione interna dei propri apparati burocratici.…”
Section: La Natura Giuridica Dei Regolamenti Presidenzialiunclassified
“…A questo proposito, rispetto al pluralismo costituzionale che sembrava prediligere una ricomposizione procedurale dei conflitti ordinamentali, nella prospettiva di questi autori il conflitto viene visto come sinonimo di questione politica. Il punto centrale di questa generale riconfigurazione è, quindi, immaginare una nuova funzione del diritto che, da importante veicolo in passato per la formazione della Comunità di diritto europea 220 , ora deve svolgere compiti diversi: essere meno legato ad un certo tipo di patrimonio storico "mercatocentrico", che affligge da sempre la costruzione sovranazionale, e ritrovare il legame costituzionale con la politica nella forma di un «conflicts-law constitutionalism» 221 . Un altro aspetto interessante da sottolineare è che se, mentre il pluralismo costituzionale sembra nutrire una certa diffidenza nei confronti dello Stato come soggetto in grado, in un contesto di globalizzazione economica, di avere un'alta capacità di problem solving (tanto da apprezzare le virtù del costituzionalismo sovranazionale), la prospettiva dei conflitti non ha una generale diffidenza nei confronti del vecchio Leviatano.…”
Section: (Segue) La Prospettiva Dei Conflittiunclassified
“…Uno schema argomentativo, tuttavia, che presentava numerosi aspetti controversi, «a partire dalla difficoltà di elaborare criteri sufficientemente definiti in ordine ai presupposti oggettivi che giustifichino, in concreto, siffatta estensione orizzontale del raggio applicativo -già ampio e pervasivo -delle libertà economiche», provocando «una sostanziale assimilazione tra azione sindacale (in primis nella forma dello sciopero) e contrattazione collettiva (ovvero con un'equiparazione funzionale tra la sfera dei comportamenti materiali in cui si attua il conflitto collettivo e quella dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti sociali e dei relativi prodotti regolativi)» 220 . Un'ulteriore conseguenza di questa scelta di politica giudiziale ricade sulle dinamiche di intervento sul conflitto collettivo 221 , perché a differenza di larga parte degli ordinamenti nazionali (in cui quest'ultimo aspetto ricade nelle guarentigie dell'autonomia collettiva), «far valere nei rapporti orizzontali fra privati la libertà di contratto dell'imprenditore e contrapporla ai diritti collettivi delle organizzazioni sindacali significa entrare all'interno della dinamica conflittuale laburistica rafforzando la posizione del datore di lavoro privato», sottraendola «alla logica dell'autorego-lazione attraverso il confronto dialettico fra impresa e sindacato e attra[rlo] nella sfera della discrezionalità legislativa» 222 .…”
Section: Diritti Sindacali E Il Mercatounclassified
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